Art. 24.
(Contumacia involontaria).

      1. In materia di contumacia involontaria, i decreti legislativi di cui all'articolo 1

 

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sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il contumace involontario, ove non debba utilizzare un'impugnazione sostitutiva, possa proporre opposizione, dinanzi al giudice di primo grado, entro congruo termine dalla conoscenza della sentenza;

          b) estendere le ipotesi di contumacia involontaria, oltre che alla nullità della citazione o della notificazione, anche alla nullità degli altri atti di instaurazione del contraddittorio e alla loro notificazione.